Nuovi obblighi per i forfettari

23 Maggio 2022di Ketty Crifò
fattura elettonica

A partire dal 1° luglio 2022 avranno efficacia importanti novità riguardanti il Regime Forfettario.

Il 13 aprile 2022, infatti, il CDM ha approvato la misura che comporterà obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario, i quali attualmente sono invece esonerati da tale obbligo (salvo per le fatture emesse alla Pubblica Amministrazione).

L’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari, che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori a 25.000 euro,  è previsto dal 1° Luglio 2022, ma vi sarà una parziale moratoria delle sanzioni per un periodo transitorio di circa tre mesi: infatti dal giorno in cui scatterà l’obbligo e fino al 30 Settembre 2022 l’emissione della fattura elettronica per i nuovi soggetti obbligati sarà consentita, senza applicazione di sanzioni, entro la fine del mese successivo a quello in cui l’operazione viene effettuata (di norma, invece, le fatture devono essere emesse entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione). Per i soggetti in regime forfettario che, invece, nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi inferiori a 25.000 euro, è stata prevista la possibilità di utilizzare la fatturazione tradizionale fino al 2024.

Scopriamo allora insieme ai nuovi soggetti obbligati il mondo della Fatturazione Elettronica.

Innanzitutto bisogna sapere che il formato standard secondo cui ogni fattura elettronica deve essere elaborata è chiamato FatturaPA, in XML.

Per legge, la trasmissione delle fatture elettroniche deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle entrate, definendo un percorso unico standardizzato. Il SdI è infatti un sistema informatico in grado di:

  • ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPa;
  • effettuare controlli sui file ricevuti;
  • inoltrare le fatture verso le amministrazioni pubbliche destinatarie, o verso cessionari/committenti privati (B2B e B2C).

   I passaggi sono i seguenti:

  1. Compilazione della fattura attraverso un software di fatturazione elettronica; è possibile utilizzare alcuni servizi gratuiti tra cui una procedura web accessibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, un’applicazione per dispositivi mobili o un software rilasciato dall’Agenzia delle Entrate installabile su Pc.
  2. Redatta la fattura, anziché essere stampata o inviata via e-mail in formato PDF, verrà trasmessa al destinatario tramite il SdI, dopo aver effettuato i dovuti controlli tecnici automatici. Le fatture non inviate tramite il SdI saranno considerate come NON EMESSE.

Per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che al suo interno sia riportato l’indirizzo telematico del cliente, che quest’ultimo deve aver comunicato al fornitore; nel caso in cui il committente non abbia comunicato il proprio indirizzo telematico, l’emittente indicherà nel “codice destinatario” della fattura sette zeri (“0000000”) o sette x (“XXXXXXX”) se dovesse trattarsi di committente estero.

Il SdI renderà disponibile l’originale della fattura elettronica nell’area riservata di consultazione del portale “Fatture e Corrispettivi” del committente ed un duplicato informatico nell’area riservata del cedente. Quando il committente prende visione della fattura, il SdI dà comunicazione al soggetto trasmittente.

In base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 89757/2018 la fattura elettronica deve riportare, oltre gli elementi di cui all’articolo 21 o 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 (quali data di emissione, numero progressivo del documento, dati del cedente e del cessionario, descrizione e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione…), le informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche (es. tipo di documento emesso: TD01 fattura, TD04 nota di credito, TD24 fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, ecc..) e può anche contenere altre informazioni facoltative (previste dalle specifiche tecniche).

Per ciò che concerne la numerazione delle fatture emesse, per i soggetti nuovi obbligati che inizieranno ad emettere fatture elettroniche dal 1° Luglio 2022, le opzioni sono:

  • Continuare con la numerazione progressiva delle fatture tradizionali già emesse nell’anno in corso;
  • Iniziare una nuova numerazione ma differenziandola dalla prima al fine di non creare duplicati (ad esempio, se dal 1° Gennaio la numerazione è stata 1,2,3… dal 1° Luglio si potrebbe iniziare una nuova numerazione per le fatture elettroniche inserendo delle lettere, es: 1/FE, 2/FE, 3/FE, e così via…)

In conclusione, ricordiamo che se il valore della fattura emessa dal contribuente forfettario supera 77,47 euro a questa deve essere applicata l’imposta di bollo pari a 2 euro e ciò vale certamente anche nel caso di fatturazione elettronica, indicandola nella sezione dedicata “DatiBollo”.  Il versamento del bollo virtuale sulle fatture elettroniche dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre direttamente dal portale personale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate o tramite Modello F24, indicando nella sezione “Erario” il Codice Tributo:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre

Ketty Crifò

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