Ultimi giorni per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, la cui domanda deve essere presentata tramite procedura on line accedendo direttamente al sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia) al seguente link: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/ entro il termine perentorio del 30.04.2023.
La rottamazione quater è uno strumento con cui il contribuente ha la possibilità di saldare i debiti contratti con lo Stato (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ad esempio) usufruendo di uno “sconto”, di un’agevolazione consistente nella decurtazione dall’importo dovuto di sanzioni, interessi legali e moratori, aggi e qualsiasi altro onere aggiuntivo (art. 1, comma 231, Legge n° 197/22); in buona sostanza, nel momento in cui il contribuente presenta la domanda di rottamazione quater, si impegna a corrispondere esclusivamente la quota in conto capitale, quindi l’importo relativo alle imposte (in caso di debito con l’Agenzia delle Entrate) o ai contributi previdenziali (in caso di debito con l’Inps) senza versare, invece, sanzioni ed interessi maturati in relazione ad essi.
Oggetto della rottamazione quater sono gli atti esattoriali (cartelle di pagamento, avvisi di addebito) i cui “singoli carichi” sono stati “affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022” (N.B. non è rilevante la data di notifica in quanto possono essere definite anche cartelle non ancora notificate); restano, invece, esclusi dall’agevolazione le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Sono escluse altresì le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (esempio: IMU, Tari affidati per la riscossione a concessionari privati, CRESET ecc.) e quelle delle Casse previdenziali private che non hanno aderito entro il 31/01/2023; per quanto riguarda le infrazioni del codice stradale, invece, l’agevolazione riguarda esclusivamente gli interessi e gli aggi.
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata (comunicato dall’Agenzia riscossione entro il 30/06/2023) in un’unica soluzione, nonché entro il 31 luglio 2023 o, in alternativa, suddividendo il complessivo da pagare in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e il cui importo sarà pari al 10% delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata. In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, la Definizione agevolata risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Per ciò che concerne l’aspetto pratico, il contribuente ha la possibilità di verificare preventivamente se e quali dei suoi debiti possano effettivamente rientrare nella rottamazione quarter richiedendo il relativo Prospetto informativo tramite il sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione sopra indicato, accedendo all’area riservata oppure tramite il form in area pubblica (https://www.entrateriscossione.it/RDC/richiestaPDA.action).
Per aderire alla Definizione agevolata, a questo punto, il debitore dovrà procedere alla presentazione dell’apposita dichiarazione di adesione, utilizzando i servizi e le modalità messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione, accedendo anche in questo caso al relativo sito. Fatto questo, la legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione provveda ad inviare al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di accoglimento o diniego della domanda.
Alla rottamazione quater si accompagna, inoltre, la riedizione dello Stralcio delle partite a ruolo non superiori a 1.000 euro: più precisamente, l’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico (quindi senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, anche se già inclusi nella cd. “rottamazione-ter” o nel cd. “saldo e stralcio”. Tale annullamento ha ad oggetto l’importo residuo del debito calcolato al momento dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
La norma ha stabilito, inoltre, che per gli altri enti creditori, diversi da quelli menzionati, lo stralcio riguarderà esclusivamente le sanzioni e gli interessi e sarà applicato solo se gli stessi vi abbiano espressamente aderito, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione (sono pochi i comuni che hanno accolto tale possibilità e tra questi troviamo, ad esempio, il comune di Patti, di San Piero Patti, di Messina); per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, invece, lo stralcio si applicherà agli interessi ma non annullerà le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella.
Infine è bene precisare che dalla entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento è sospesa la riscossione di tutti i carichi ricompresi nell’ambito applicativo dello “Stralcio”.