Il 31/12/2022 scade il termine per usufruire in compensazione il credito d’imposta Energia relativo al secondo trimestre 2022.
MA COS’E’ QUESTO CREDITO D’IMPOSTA?
Il credito d’imposta è stato istituito per fornire un sollievo a tutte quelle imprese che nel corso del 2022 hanno dovuto sopportare un esorbitante aumento del costo dell’energia elettrica impiegata nell’attività economica, a causa dei rincari del prezzo e degli effetti economici della grave crisi internazionale.
A CHI SPETTA REALMENTE?
I vari Decreti che si sono susseguiti hanno stabilito così un contributo sotto forma di Credito d’imposta a favore delle imprese c.d. “energivore” e “non energivore”;
Sono considerate “energivore”, specifiche imprese a forte consumo di energia, generalmente medie e grandi imprese. Sono considerate “non energivore” piccole e medie imprese non a forte consumo di energia come Bar, Negozi, Artigiani, ecc.
Ci soffermeremo sull’agevolazione che riguarda le “Imprese non energivore”.
Questo tipo di beneficio viene determinato su base trimestrale. Per le imprese “non energivore” il credito d’imposta viene calcolato a partire dal secondo trimestre 2022.
- Per quel che concerne il secondo e il terzo trimestre del 2022 sono considerate non energivore e quindi ammesse all’agevolazione tutte quelle piccole imprese residenti nel territorio nazionale, a cui viene riconosciuto un credito di imposta nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, (non rientrano nel costo della materia energia tutti quegli oneri aggiuntivi di sistema come ad esempio quelli relativi al trasporto e alla gestione del servizio offerto dal fornitore, ecc.). Per avere diritto al credito fiscale è necessario che le imprese siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e che l’incremento del costo dell’energia al KWh tra il trimestre precedente del 2019 e il trimestre precedente del 2022 sia stato superiore al 30%.
- Per quel che riguarda il quarto trimestre sono ammesse all’agevolazione tutte le imprese residenti nel territorio nazionale, ed è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica. Per avere diritto al credito fiscale, in questo trimestre è necessario che le imprese siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW e che l’incremento del costo dell’energia al KWh fra il 3° trimestre 2019 e il 3° trimestre 2022 sia stato superiore al 30%.
Infine si precisa che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cumulabile con eventuali altre agevolazioni.
I codici tributo da indicare nel modello F24 da utilizzare per la compensazione con altri tributi o contributi sono:
- “6963” per il credito d’imposta spettante alle imprese non energivore al secondo trimestre 2022 (N.B ricordiamo che questo credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 31/12/2022 pena la decadenza del beneficio);
- “6970” per il credito d’imposta a favore delle imprese non energivore terzo trimestre 2022 (da utilizzare entro il 30/06/2023);
- “6985” per il credito d’imposta spettante alle imprese non energivore ottobre e novembre 2022 (da utilizzare entro il 30/06/2023);
- “6995” per il credito d’imposta spettante alle imprese non energivore dicembre 2022 (da utilizzare entro il 30/06/2023).