Il regime forfettario

18 Maggio 2022di Ketty Crifò
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Il regime forfettario è stato introdotto in Italia con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) causando, con la sua entrata in vigore (1° gennaio 2015), l’abrogazione dei precedenti regimi agevolati quali: il regime delle nuove iniziative produttive, il regime dei nuovi minimi e il regime per gli “ex minimi”. La Legge di bilancio 2016 (Legge 208/2015) prima, e la Legge di bilancio 2020 (Legge 190/2019) dopo, ne hanno modificato i requisiti di accesso e permanenza.

Ma cosa si intende per partita IVA in regime forfettario? Diciamo innanzitutto che esso rappresenta un regime fiscale agevolato previsto per le partite IVA individuali, quindi per le persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale (liberi professionisti, ditte individuali), purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, allo scopo di garantire loro determinate semplificazioni fiscali e contabili, oltre la determinazione forfettaria del reddito che viene assoggettato ad un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste.

Come appena accennato, è un regime al quale hanno accesso sì i soli titolari di partita IVA individuale (REQUISITO SOGGETTIVO) purché però presentino i requisiti (OGGETTIVI) stabiliti e richiesti dalla legge. Di fatto, i contribuenti che hanno la possibilità di accedere al regime forfettario sono coloro che, nell’anno precedente, abbiano contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro (nel caso in cui siano svolte più attività corrispondenti a diversi codici Ateco, verrà considerata la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
  • sostenuto spese non superiori a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche se assunti per specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Individuate le caratteristiche necessarie per accedere al regime forfettario, identifichiamo altresì le cause di esclusione dallo stesso; ne sono esclusi coloro che:

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • non sono residenti, ad eccezione dei soggetti che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati o di terreni edificabili ovvero cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
  • partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o sono al controllo di società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.
  • esercitano prevalentemente la propria attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti (o nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente, riconducibili ad essi).

Per quanto riguarda la determinazione del reddito imponibile non assumono rilevanza le spese sostenute dal contribuente forfettario nel periodo, siano esse inerenti o meno all’attività svolta. Esso viene infatti determinato applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto a seconda del tipo di attività esercitata e del relativo codice Ateco.

La formula di riferimento sarà quindi:

REDDITO FISCALE = FATTURATO X COFF. DI REDDITIVITA’

Individuato il reddito imponibile si portano in deduzione i contributi previdenziali obbligatori versati, i quali rappresentano, a differenza di altri regimi, le uniche spese da poter scomputare; a questo punto basterà applicare all’importo così ottenuto un’imposta Flat Tax pari al 15% (percentuale ridotta al 5% se si tratta di una nuova attività), in sostituzione di quelle ordinariamente previste (Irpef, addizionali regionali e comunali, Irap).

Per una migliore comprensione facciamo un esempio su un’attività di commercio:

Ipotizziamo che nel 2021 il guadagno annuo lordo dell’attività in questione sia di 50.000 euro e che abbia versato contributi previdenziali per 8.000 euro; in base al codice Ateco dell’attività prescelta il coefficiente applicabile è pari al 40%.

Dunque il reddito imponibile lordo sarà pari a 20.000 euro (dato da 50.000 * 40%).

Il reddito imponibile netto, ottenuto sottraendo le somme pagate come contributi previdenziali, sarà uguale a 12.000 euro (dato da 20.000 – 8.000).

A questo punto basterà moltiplicare l’importo ottenuto per l’imposta sostitutiva pari al 15% (o al 5% se trattasi di una start up) e quindi avremo 12.000 * 15% = 1.800 euro (totale corrispondente alle tasse da pagare).

È bene sottolineare che per coloro che aderiscono al regime forfettario il computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa, dunque prendendo in considerazione solo ricavi e compensi effettivamente incassati nel periodo d’imposta.

L’imposta sostitutiva, si è detto, è ridotta al 5% quando si tratti di una nuova attività, ma ciò avviene solo per i primi cinque anni e a condizione che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da intraprendere non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • se venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non superi il limite consentito per l’accesso al regime.

Tra i principali vantaggi del regime forfettario vi sono le semplificazioni relative all’IVA. Chi applica questo regime, infatti, non deve addebitare l’IVA in fattura ai clienti (né però detrarre l’imposta assolta sugli acquisti) e, di conseguenza, è esonerato dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta, nonché anche dall’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione annuale; non è tenuto inoltre a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti e non ha fino ad oggi l’obbligo di fatturazione elettronica (a meno che non si tratti di operazioni con la pubblica amministrazione).

Perché la fattura emessa dei contribuenti forfettari sia in regola è necessario:

  • Inserire la dicitura obbligatoria prevista per le fatture in regime forfettario, cioè: “operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.
  • Applicare una marca da bollo da 2€ sulle fatture che superano l’importo di €77,47.

Esempio di fatturazione in regime forfettario:

DITTA  FORFETTARIA                                            DATA                                                N. FATTURA                         

               COMMITTENTE               

 

Q.TA’                            DESCRIZIONE                   PREZZO UNITARIO                        TOTALE RIGA

TOTALE FATTURA

“Operazione senza applicazione dell’IVA effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro.

Infine per coloro che operano in regime forfettario vi sono semplificazioni relative altresì alle imposte sui redditi, infatti:

  • il contribuente è esonerato dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili; resta però l’obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
  • il contribuente non è sostituto d’imposta e quindi non dovrà operare ritenute alla fonte;
  • il cliente che riceve la fattura del contribuente forfettario non dovrà assoggettare i compensi fatturati a ritenuta d’acconto. Nelle fatture normalmente soggette a ritenuta d’acconto, quindi, oltre alla dicitura sull’esenzione IVA bisognerà inserirà anche una dichiarazione del tipo: “operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.

Sono previste, dal primo luglio 2022, importanti novità riguardanti il regime forfettario di cui sarà data adeguata informazione in specifici post.

Ketty Crifò

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