Il quadro legislativo antiriciclaggio è rappresentato dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che recepisce a sua volta la direttiva europea 2005/60/CE, modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, e dalle disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell’economia e delle finanze, dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore. Detto decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano una serie di adempimenti con l’obiettivo di proteggere la stabilità e l’integrità del nostro sistema economico e finanziario.
Il CNDCEC ha approvato alcune Regole Tecniche volte a integrare la norma e, in quanto tali, assumono la funzione di “normativa secondaria”, conseguenzialmente esse devono obbligatoriamente essere rispettate dai professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Inoltre al fine di agevolare e rendere omogenee le analisi rese dai professionisti iscritti, il 22/05/2019 il CNDCEC ha predisposto delle Linee Guida aventi valenza esemplificativa, e quindi non vincolanti, relativamente alle citate Regole Tecniche.
Volendo procedere con ordine, bisogna innanzitutto comprendere cosa si intenda per riciclaggio.
Riciclare denaro, beni e altre utilità significa investire capitali ottenuti in modo illecito (rapine, sequestri, traffico di stupefacenti…) in attività lecite allo scopo di “ripulirli” e quindi reimmetterli nei circuiti economici e finanziari legali. Dall’ordinamento italiano il reato di riciclaggio è previsto all’articolo 648 bis del Codice Penale, il quale punisce “chi sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni per ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. La pena generale prevista è quella della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000, salvi casi specificati dallo stesso articolo.
In materia la legge italiana ha introdotto una speciale normativa definita, appunto, di antiriciclaggio, con la quale di conseguenza si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, includendo tutte quelle attività volte a ottenere la conformità ai requisiti di legge e monitorare le operazioni sospette riuscendo così ad effettuare le dovute segnalazioni. L’antiriciclaggio comporta una serie di attività che devono essere messe in atto da professionisti (quali commercialisti, notai, avvocati, intermediari finanziari…), istituti di credito e società di servizi. In particolare la normativa richiede ai menzionati soggetti obbligati i seguenti adempimenti:
– l’autovalutazione del rischio, inerente all’attività del professionista nel suo complesso ed effettuata al fine di adottare in maniera tempestiva presidi e procedure adeguati alla natura e alla dimensione dello studio, presidi e procedure necessari a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di Fdt (Finanziamento del terrorismo);
– l’adeguata verifica della clientela, la quale si sostanzia in una serie di attività da porre in essere, in generale, nel momento in cui viene accettato un incarico, e implicano una serie di cautele tra cui, ad esempio, l’individuazione del titolare effettivo, la valutazione delle finalità e della natura del rapporto continuativo od occasionale, ecc.
– la conservazione della documentazione acquisita;
– l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
L’adeguata verifica della clientela è l’aspetto più importante per l’azione preventiva di contrasto al riciclaggio e comporta a sua volta una serie di obblighi che si verificano:
- all’instaurarsi di un rapporto continuativo;
- al conferimento di un incarico professionale;
- quando viene eseguita una prestazione occasionale d’importo pari o superiore a €15.000;
- quando si effettuano trasferimenti di fondi dall’importo pari a o maggiore di €1.000;
- quando si sospetti un caso di riciclaggio o finanziamento al terrorismo;
- nel caso di abbiano dubbi sulla veritiera identificazione del cliente.
L’obbligo di procedere all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo vi è in ogni caso quando:
- vi è sospetto di riciclaggio o di fdt (finanziamento del terrorismo);
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati ottenuti.
Il D.lgs 151/09 ha ampliato l’ambito delle operazioni che impongono l’adeguata verifica, estendendolo anche a quelle che “appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata”, sia per gli intermediari finanziari che per i professionisti.
I soggetti nei cui confronti è necessario svolgere l’adeguata verifica sono:
- Il CLIENTE (persona fisica o non fisica): soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni o richiede od ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico;
- Il TITOLARE EFFETTIVO: la persona fisica, diversa dal cliente, nell’interesse della quale il rapporto continuativo è instaurato o la prestazione professionale è resa. Per le società il titolare effettivo è identificato nella/e persona/e che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario.
- L’ESECUTORE: persona fisica delegata a operare in nome e per conto del cliente.
I dati identificativi degli stessi da acquisire sono: nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, residenza o sede legale, domicilio, estremi del documento d’identificazione, codice fiscale. L’identificazione è svolta in presenza del cliente, con dati identificativi forniti da quest’ultimo o mediante acquisizione e conservazione di copia del documento d’identità in corso di validità del cliente e dell’esecutore o altro documento di riconoscimento equipollente.
A tal proposito, difatti, l’art. 22 c.1 impone al cliente di fornire per iscritto e sotto la propria responsabilità tutte le info aggiornate necessarie per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Qualora non vi fosse la presenza fisica del cliente, l’obbligo d’identificazione si considera comunque assolto quando:
- i cui dati identificativi dello stesso risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati;
- per i clienti in possesso d’identità digitale;
- per i clienti i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana;
Nel caso in cui sussistano dubbi, incertezze o incongruenze nei dati identificativi forniti dal cliente, è necessario che il professionista effettui un riscontro consultando il sistema pubblico per la prevenzione del furto di identità o ricorrendo ad altre fonti, che siano attendibili e indipendenti.
L’Art. 55 comma 3 sottolinea che chiunque (obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela) fornisca falsi dati o informazioni è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Deriva a carico del cliente l’obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione ai dati e alle informazioni fornite.
Il D.Lgs. 90/2017 ha valorizzato una procedura centrale nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela, ovvero la Valutazione Del Rischio (da non confondere con la procedura di autovalutazione del rischio che attiene allo studio professionale) la quale consiste in una procedura che, come stabilito dalle regole tecniche del CNDCEC, richiede tre ulteriori e distinte fasi in grado di condurre all’individuazione delle misure di adeguata verifica:
-
- Valutazione del Rischio Inerente: la quale consiste nell’individuare il rischio connesso all’attività svolta dal contribuente;
- Valutazione del Rischio Specifico: con cui si intende la valutazione del rischio di riciclaggio connesso alla prestazione professionale svolta effettivamente;
- Valutazione del Rischio Effettivo: effettuata tramite l’individuazione del rischio inerente e del rischio effettivo, attraverso una ponderazione di tali elementi.
Sulla base del rischio effettivo determinato, il professionista dovrà differenziare la tipologia di adeguata verifica da mettere in atto (Semplificata, Ordinaria o Rafforzata).
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano, invece, in relazione:
- Allo svolgimento dell’attività di mera redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali (f23, f24, mod. redditi, iva, successione, redazione/invio di fatture elettroniche per conto dei clienti adempimenti similari/connessi);
- Degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (elaborazioni cedolini paga e il relativo calcolo di contributi, elaborazioni dei mod. CU, ecc.);
Il decreto antiriciclaggio obbliga il professionista a sospendere il rapporto professionale in caso di operazioni sospette e difficoltà nell’identificazione del cliente; inoltre secondo l’art. 42 del D.Lgs del 25 maggio 2017 n.90, laddove i soggetti obbligati a segnalare operazioni sospette non riescano o non possano identificare il cliente e/o lo scopo o la natura della prestazione professionale richiesta dallo stesso, salva l’ipotesi in cui l’operazione debba essere eseguita per la sussistenza di un obbligo di legge di ricevere l’atto (il soggetto in questo caso sarà tenuto a darne segnalazione al U.I.F.), dovranno astenersi:
-
- dall’instaurare, eseguire o proseguire il rapporto professionale con il cliente;
- dall’iniziare, o eventualmente già in atto dal proseguire, la prestazione professionale e altre operazioni;
- dall’instaurare un rapporto continuativo con il cliente anche tramite società fiduciarie, trust, società anonime o controllate.